24. set, 2021
I Sindaci per la Salute
Un complesso e variegato quadro normativo sviluppatosi nel tempo, a decorrere dall'approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, di cui al Regio Decreto 27 Luglio 1934 , N°1265, disciplina le attribuzioni di responsabilità, in ambito locale, per quanto concerne la tutele della Salute Pubblica. In tale ottica, le predette funzioni, non espressamente riservate allo Stato ed alle Regioni, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge N°833/78 e dell'articolo 117, comma 2, della Costruzione, sono attribuite alle Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 14 della stessa Legge istitutiva del SSN, fatte salve le attribuzioni previste in capo ai Sindaci, quali Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della stessa Legge N°833/78. La diversa configurazione decisionale in materia in materia di Igiene e Sanità Pubblica in ambito locale, prevista per macro interventi, non opportunamente dettagliati, si è ulteriormente arricchita con l' emanazione del TUEL, approvato con il Decreto Legislativo N°267/2000, che, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, prevede per i Sindaci il potere di ordinanza contingibile ed urgente, non in qualità di Ufficiale del Governo, bensì quale capo dell'Amministrazione Locale, previsione normativa che trae origine dall'articolo 117 del Decreto Legislativo N°112/1998. Posto ciò, la disciplina recata dall'articolo 107 del TUEL, suffragata dai prevalenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, può prevedere la delega ai profili dirigenziali degli Enti Locali, per quanto attiene alle ordinanze contingibili ed urgenti. La recente emergenza pandemica da Covid 19, con l'attivazione dello stato di emergenza sanitaria, di cui al Decreto Legislativo N°1/2018. ha rafforzato il potere di ordinanza straordinaria ed urgente in capo ai Sindaci, quali massima espressione di vertice per la tutela sanitaria delle comunità locali, al fine di preservare le comunità medesime dal rischio epidemiologico, con la previsione di interventi maggiormente restrittivi rispetto alle disposizioni emanate dall'Autorità Governativa, secondo la previsione dettata dall'articolo 32, comma 3, della Legge N°833/78.
Il ruolo di straordinarietà e di urgenza riservato dalla Legge ai Sindaci in materia di igiene e medicina preventiva delle popolazioni amministrate rappresenta una "diminutio capitis", per quanto attiene alle prerogative che dovrebbero essere assegnate agli stessi tutori delle comunità locali, in quanto massimi organi di vertice, rappresentanti primi degli interessi sanitari individuali e collettivi. La tutela della salute delle comunità dovrebbe costituire scopo precipuo ed ordinario per i Sindaci, soprattutto in materia di prevenzione e di determinazione reale del fabbisogno sanitario dei cittadini, calcolando, a tal fine, i dati di morbilità, comorbilità, vulnerabilità sanitaria e sociale, nonché gli indici di deprivazione socio- economica. Collateralmente va modificato, in sede legislativa, il criterio di fruibilità sanitaria e socio-sanitaria, basato, allo stato, su algoritmi matematici e sui bacini di utenza. E' quanto si auspica in sede di adozione del Piano Nazionale della Salute 2022-2024, con gli Enti Lecli chiamati ad essere, sinergicamente, programmatori, attori e fruitori di servizi sanitari individuali e collettivi, superando definitivamente ogni parametro econometrico e ragionieristico in tema di tutela della salute.
A riscontro, risulta evidente come la prerogativa di tutela sanitaria delle comunità locali , conferita ai Sindaci, sia in realtà vincolata all'apparato tecnocratico delle Aziende Sanitarie Provinciali, che esercitano " de facto" il potere di controllo sui territori, con l'emanazione di precetti ai quali i Sindaci devono, giocoforza, adeguarsi. Viene meno, pertanto, nella sostanza, l'autonomo potere decisorio dei Sindaci in tema di igiene, prevenzione e monitoraggio epidemiologico, lo stesso configurandosi come mero esercizio esecutorio di volontà tecnocratiche. La logica aziendalistica che, con il Decreto Legislativo N°502/92, il Decreto Legislativo N°517/93 ed il Decreto Legislativo N°229/99, hanno connotato l'impianto normativo del Servizio Sanitario Nazionale, invertendone la logica universalistica e sussidiaria prevista dalla Legge N°833/78, sminuendo, senza dubbio, il ruolo dei Sindaci in materia di prevenzione, vigilanza e controllo epidemiologico dei territori e riducendone il potere d'intervento alla sola contingibilità ed urgenza, secondo la disciplina recata dall'articolo 32, comma 3, della Legge N°833/78 e dall'articolo 50, comma 5, del TUEL. E' auspicabile, ai fini del ripristino del reale potere di controllo sanitario dei territori, una modifica radicale delle norme ordinamentali di tipo aziendalistico previste dal Decreto Legislativo N°502/92, e s.m.i., e dell'articolo 50 del TUEL, che individui nei Sindaci i decisori in tema di controllo e vigilanza sanitaria dei territori amministrati, anche mediante una logica associativa tra Comuni, sancendo, in tal modo, il primato della sana politica di tutela sanitaria, sia ordinaria che contingibile ed urgente. Alle strutture tecniche delle Aziende Sanitarie Provinciali va attribuito il ruolo di supporto, con l'individuazione dei Sindaci quali organi di vertice , responsabili della macchina amministrativa e titolari di un potere che, in materia sanitaria, deve andare oltre la straordinarietà e l'urgenza.
Tullio Laino