31. ago, 2021
Welfare assistenziale integrato di Tullio Laino
La Legge 8 Novembre 2000, N°328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha rappresentato, sotto il profilo socio- culturale e normativo, un nuovo ed importante sistema di approccio alle problematiche riguardanti la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione, i diritti di cittadinanza, la disabilità, la gestione delle dinamiche del bisogno, il disagio sociale, individuale e familiare, le condizioni di non autotutela,
Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, N°112, ha individuato, ai sensi dell’articolo 128, i vari livelli di responsabilità, a livello statale, regionale e degli enti locali, concernenti la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in una logica di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità, autonomia amministrativa e regolamentare in capo agli Enti Locali. Una concezione, quella della Legge N°328/2000, che sottende al principio oggettivo ed ineludibile della rilevazione epidemiologica dello stato di disagio e dei presupposti legati agli indici di deprivazione socio- economici. Risulta innegabile, peraltro, secondo i principi ispiratori della stessa Legge, come agli atti della programmazione e della gestione del fabbisogno sociale debbano concorrere gli organismi non lucrativi di utilità sociale e della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato, gli enti riconosciuti dalle varie confessioni religiose, in una concezione paritaria ed universalistica, indipendente dalle variabili favorevoli o avverse legate alle fasi del ciclo economico e produttivo, come sancito dalla Sentenza della Corte Costituzionale N°275/2016, in tema di garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS), in antitesi, pertanto, al principio di sostenibilità del debito pubblico e del pareggio di bilancio, stabilito dalla Legge Costituzionale N°1/2012.
Grandi assenti sono risultati, per quanto attiene alla rilevazione epidemiologica degli stati di fabbisogno, i Comuni Calabresi, esautorati da una linea politico- programmatica regionale al limite dell’autocrazia. I criteri non predeterminati di ripartizione delle risorse finanziarie hanno comportato, per effetto, la destinazione ai Comuni di provviste economiche sicuramente insufficienti a far fronte al soddisfacimento degli stati di reale fabbisogno delle popolazioni.
La Calabria detiene il triste primato di Regione con la più bassa spesa sociale pro capite, frutto di un errato criterio di rilevazione del fabbisogno sociale e di ripartizione del Fondo Sociale Nazionale, del Fondo Sociale Regionale e del Fondo per le non autosufficienze.
Analogo "vulnus" è rilevabile per quanto concerne il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, attualmente basato sul parametro capitario pesato, anzichè sui dati di morbilità, comorbilità, vulnerabilità sanitaria, indici di deprivazione socio- economica.
L'artata separazione tra Fondo Sanitario Nazionale e Fondo Sociale Nazionale e, consequenzialmente, tra prestazioni sanitarie e sociali, si rivela ostativa alla realizzazione di una concreta e fattiva politica d'integrazione socio - sanitaria, sia sul piano normativo che su quello organizzativo-gestionale. Il raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico è necessariamente legato ai momenti d'integrazione tra bisogno sanitario e bisogno sociale.
Tale ineludibile necessità non puo' essere delegata ad una rigida programmazione centralistica, ma necessità, per contro, di un coinvolgimento attivo delle Regioni e degli Enti Locali, quali soggetti istituzionali preposti alla rilevazione reale dei fabbisogni socio-sanitari dei territori, con il coinvolgimento sinergico degli Enti e delle Associazioni del Terzo Settore.
Tullio Laino